Cassa integrazione, Inps: stop al lavoro con più di 35 gradi. Istruzioni

Le temperature estreme che stiamo vivendo in questo periodo possono aumentare il rischio di infortunio sul lavoro. Per questo motivo, Inps e Inail hanno ricordato in una nota congiunta della possibilità di usufruire della Cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate.

Con “temperature elevate” si intendono quelle superiori a 35 gradi centigradi. Nel comunicato stampa di INAIL si legge che “Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature percepite.

La possibilità di ricorrere alla CIGO per temperature elevate rientra tra la fattispecie degli eventi metereologici, illustrata nella Circolare Inps n. 139 del 1° agosto 2016 a integrazione delle causali previste dal Decreto ministeriale.

L’INAIL ha inoltre redatto una guida con raccomandazioni mirate per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funziona la Cassa integrazione ordinaria per eventi metereologici, quali categorie di lavoratori sono interessate e cosa devono fare i datori di lavoro per richiederla.

Cassa integrazione per temperature sopra i 35 gradi

All’interno della Circolare Inps n. 139 del 1° agosto 2016 sul nuovo procedimento di concessione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) alla luce del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, sono descritte alcune fattispecie che integrano le causali per le quali è consentito l’intervento delle integrazioni salariali ordinarie.

Tra queste fattispecie figurano anche gli eventi metereologici, quali precipitazioni, nebbia e foschia di particolare intensità, vento e, in questo caso, anche temperature elevate. In particolare, nella Circolare si legge che “Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto“.

Con il Messaggio numero 1856 del 3 maggio 2017, l’Inps ha poi fornito ulteriori chiarimenti anche sulle temperature percepite. In particolare, l’Istituto ha chiarito che:

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Scarica il Messaggio Inps numero 1856/2017 in pdf

Cassa integrazione temperature elevate: per quali lavoratori

L’Inps parla di “fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.

Nel comunicato stampa di Inail vengono fatti alcuni esempi. Tra i lavori per i quali è possibile chiedere la CIGO per temperature elevate figurano:

  • i lavori di stesura del manto stradale,
  • i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni,
  • le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione.

Come richiedere la CIGO per temperature sopra i 35 gradi

L’Inail precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa, deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a produrre dichiarazioni – di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato – che attestino l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo. Occorrerà indicare la causale “eventi meteo”.

Infatti, considerando che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Inps acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.

Infine viene ricordato nel comunicato stampa che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Sarà quindi il responsabile della sicurezza dell’azienda a poter disporre la sospensione, anche nei casi di temperature eccessive. L’Inps effettuerà i dovuti controlli ed erogherà la cassa integrazione.

La guida INAIL sulla gestione del rischio caldo

L’INAIL ha pubblicato l’11 luglio una Guida informativa per la gestione del rischio caldo, frutto della collaborazione tra l’Istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe).

All’interno della guida sono presenti una serie di raccomandazioni volte a prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro. La guida si apre con la descrizione delle patologie da calore, per poi proseguire con i consigli su come riconoscerne i sintomi, e i consigli sulle strategie di prevenzione che devono adottare i datori di lavoro.

Scarica la guida in formato pdf

Art. preso da: leggioggi.it



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